Unità di Crisi
L'Unità di Crisi è definita nella Delibera n° 39 del 29/04/2006 (Regolamento dell'Organizzazione Centrale e territoriale della CRI in materia di protezione civile e maxi-emergenze): "Si individua nell’Unità di Crisi la struttura per la gestione delle emergenze, nazionali ed internazionali, di Protezione Civile e Difesa Civile nonché dei grandi eventi. In tali casi, il Presidente Nazionale direttamente e/o tramite il suo Delegato, ne assumerà il coordinamento e la responsabilità delle relative decisioni. Per quanto sopra i Vertici delle componenti volontarie, forniranno al Presidente Nazionale ogni utile supporto e consulenza necessaria. L’Unità di Crisi opererà, quale unico referente per l’emergenza, decidendo la strategia operativa dell’intervento di emergenza. La stessa è composta come di seguito indicato:
- Presidente Nazionale Il Dirigente del Servizio 2° Interventi di Emergenza, per il tramite della Sala Operativa Centrale, curerà la puntuale applicazione delle direttive strategico operative emanate dall’Unità di Crisi. L’Unità di Crisi per la gestione di competenza si avvarrà:
In analogia può essere costituita l’Unità di Crisi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, i quali si avvalgono di figure analoghe per il proprio livello di pertinenza.
Segreteria Unità di Crisi:
Q.O. V.d.S. Luisella Bondori |